Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
I componenti della Commissione, ad eccezione del presidente, durano in carica due anni e possono essere confermati nel bienno successivo.
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Tale disposizione si applica per coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 aprile dell'anno successivo.
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Sono iscritti, altresì coloro i quali compiano il 21o anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno inizio le operazioni
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contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalità di cui al successivo art. 17.
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giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono
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Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione dell'anno successivo, altre